IVA NON DOVUTA SULLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE
IL MOVIMENTO
CONSUMATORI CHIEDE I RIMBORSI AI CONSORZI RIFIUTI NELLA PROVINCIA DI TRAPANI
La Cassazione, con sentenza del 9 marzo 2012
conforme a una precedente pronunciadel 2009 della Corte Costituzionale, ha riconosciuto
che la TIA, la Tariffa di IgieneAmbientale istituita nel 1997 e che avrebbe dovuto
sostituire la TARSU (Tassa RifiutiSolidi Urbani), non è soggetta ad IVA.
I Consorzi per la raccolta rifiuti che operano nella
Provincia di Trapani, sono dunque tenuti arimborsare l’IVA versata dai cittadini negli
ultimi dieci anni.
Gli Sportelli del Movimento Consumatori, per
avanzare richieste collettive di rimborso,offrono la propria disponibilità a tutte le
famiglie in possesso delle ricevute dellebollette, pagate per l’abitazione negli scorsi
anni, dalle quali risulti il pagamento di IVA non dovuta.
Nel caso in cui i Consorzi non provvedano
spontaneamente ai rimborsi verranno
promosse azioni presso i competenti Giudici di Pace
e Tribunali di Trapani e Provincia.
Per informazioni e per i rimborsi, i cittadini
possono contattare gli Sportelli del
Movimento Consumatori: tel. 0923909129 – e-mail
trapani@movimentoconsumatori.it
E' illegittimo il fermo amministrativo basato su cartelle non notificate o notificate in violazione del codice di rito
COS’E’
IL FERMO AMMINISTRATIVO
Il Concessionario
della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di
pagamento e senza che il contribuente o l’eventuale coobbligato
abbiano provveduto al pagamento delle somme ingiunte può disporre il
divieto di circolazione di un veicolo iscritto al pubblico registro
automobilistico mediante un atto che, a cura dello stesso
concessionario, deve essere iscritto nei predetti registri mobiliari.
PROCEDIMENTO
Il
concessionario informa il contribuente della possibilità di
procedere al fermo amministrativo già con la notifica della cartella
esattoriale. Trascorsi 60
giorni dalla
notifica della cartella il concessionario invia al debitore un avviso
ad adempiere entro20
giorni.
Trascorsi infruttuosamente 20 giorni il concessionario procedere al
fermo degli autoveicoli di proprietà del debitore e dei suoi
coobbligati.
ISCRIZIONE
NEI REGISTRI MOBILIARI
Il fermo si esegue
mediante iscrizione de provvedimento che lo dispone nei registri
mobiliari a cura del concessionario. L’iscrizione, come detto,
avviene dopo 20 giorni dalla notifica del preavviso di iscrizione che
assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo.
EFFETTI
DEL FERMO:
- il veicolo sottoposto a fermo non può circolare
- il veicolo sottoposto a Fermo e trovato a circolare è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (ad. 214 de D.Lgs 285/92), il cui importo varia da un minimo di 656,25 Euro ad un massimo di 2.628,15Euro, oltre al sequestro immediato ed a successivo deposito in apposito luogo di custodia.
- il provvedimento di Fermo comporta l’inopponibilità al Concessionario di successivi atti dispositivi del bene; ciò significa che, se non è pagato il debito che ha dato origine alla procedura, il Concessionario può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all’asta, anche se nel frattempo l’auto è passata in proprietà ad un terzo a seguito di vendita
-
le Compagnie di
Assicurazione, in caso di sinistro accaduto in violazione del
provvedimento di fermo, a norma delle condizioni contrattuali,
possono far valere il diritto di rivalsa sull’Assicurato.
CONTRO
IL FERMO AMMINISTRATIVO
Contro il fermo
amministrativo disposto dal concessionario della riscossione è
possibile ricorrere in Commissione Tributaria. L’atto impugnabile,
nel termine di 60 giorni dalla notifica, è la comunicazione
preventiva alla trascrizione del fermo al PRA.
IL
PREAVVISO DI FERMO
I concessionari per
la riscossione prima del fermo mandano un preavviso con invito a
corrispondere il debito risultante dalla cartella di pagamento entro
20 giorni. Trascorso tale termine, è il preavviso stesso, secondo
l’Amministrazione finanziaria, ad assumere il valore di
comunicazione di iscrizione di fermo.
Direttiva
Equitalia:
- debiti da 50 a 500 euro: dopo la cartella esattoriale occorre l'invio di un sollecito di pagamento e di un preavviso di fermo. Il fermo puo' riguardare un solo veicolo;
- debiti da 500 a 2.000 euro: il sollecito di pagamento non e' necessario, ma occorre l'invio del preavviso di fermo, che puo' riguardare un solo veicolo;
- debiti da 2.000 a 10.000 euro: il sollecito di pagamento non e' necessario ma occorre il preavviso di fermo. Il fermo puo' riguardare piu' veicoli (massimo dieci);
- debito superiore a 10.000 euro: normalmente scatta direttamente l'ipoteca sulla casa, ma in assenza di immobili puo' essere applicato il fermo amministrativo a tutto il parco macchine del debitore e dei co-obbligati, preceduto dall'invio del preavviso.
- debiti da 50 a 500 euro: dopo la cartella esattoriale occorre l'invio di un sollecito di pagamento e di un preavviso di fermo. Il fermo puo' riguardare un solo veicolo;
- debiti da 500 a 2.000 euro: il sollecito di pagamento non e' necessario, ma occorre l'invio del preavviso di fermo, che puo' riguardare un solo veicolo;
- debiti da 2.000 a 10.000 euro: il sollecito di pagamento non e' necessario ma occorre il preavviso di fermo. Il fermo puo' riguardare piu' veicoli (massimo dieci);
- debito superiore a 10.000 euro: normalmente scatta direttamente l'ipoteca sulla casa, ma in assenza di immobili puo' essere applicato il fermo amministrativo a tutto il parco macchine del debitore e dei co-obbligati, preceduto dall'invio del preavviso.
RISARCIMENTO
DANNI PER FERMO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO
Equitalia
condannata al risarcimento danni patrimoniali e per danno
all’immagine ed al buon nome dell’utente a seguito di un fermo
amministrativo di autoveicolo illegittimo
Con
una pregevole e di certo innovativa pronuncia il Giudice di Pace di
Castellammare di Stabia, dr. Francesco Buonocore, in tema di
risarcimento danni contro l’Equitalia Polis s.p.a., ha accertato la
violazione, ad opera del Concessionario per la riscossione tributi,
“oltre che delle regole sulla corretta e trasparente attività di
riscossione, anche quanto statuito dal Codice del Consumo, in ordine
alla correttezza, buona fede e diligenza nei rapporti contrattuali
con l’altra parte, soprattutto se controparte è un consumatore.
Insomma il Concessionario ha provveduto al fermo amministrativo
dell’autoveicolo dell’attore, calpestando i diritti del
cittadino, di fatto senza effettuare alcun controllo sulla regolarità
e debenza del credito vantato, senza alcun titolo e senza alcuna
comunicazione, preventiva e successiva. Il Concessionario, adottando
tale comportamento, non solo palesa estrema superficialità
nell’applicazione dei mezzi di riscossione – che sembrano
assolutamente coercitivi, dannosi e pericolosi nei confronti dei
cittadini – ma dimostra anche di aver abusato della propria
posizione, pur di recuperare un credito”.
Nel caso esaminato, senza aver inviato alcun avviso né controllato il presunto debito del sig. XXX, Equitalia aveva provveduto ad iscrivere fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del sig. XXX. La scoperta del fermo amministrativo, poi, era avvenuta solo all’atto di vendita dell’autoveicolo, tanto che non solo l’auto non era stata venduta ma il sig. XXX non aveva neppure potuto utilizzarla, sia per scopi personali che lavorativi.
Il Giudice di Pace, nella propria decisione, sottolinea l’illegittimo comportamento di Equitalia, in quanto il Concessionario ha provveduto ad iscrivere il fermo amministrativo, calpestando i diritti del cittadino, di fatto senza effettuare alcun controllo sulla regolarità e debenza del credito vantato, senza alcun titolo e senza alcuna comunicazione, preventiva e successiva.
Il Concessionario, adottando tale comportamento, non solo ha palesato estrema superficialità nell’applicazione dei mezzi di riscossione – che sembrano assolutamente coercitivi, dannosi e pericolosi nei confronti dei cittadini – ma ha dimostrato anche di aver abusato della propria posizione, pur di recuperare un credito: tale comportamento, lesivo dei diritti personali e patrimoniali, come degli interessi e qualità della vita dei cittadini, è stato censurato dal Giudice di Pace con una condanna ‘significativa’, liquidando equitativamente, la somma di Euro 700,00, a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali.
(Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, Sentenza 7 dicembre 2009, n.4407: Fermo amministrativo - Illegittimità - Risarcimento danni).
Nel caso esaminato, senza aver inviato alcun avviso né controllato il presunto debito del sig. XXX, Equitalia aveva provveduto ad iscrivere fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del sig. XXX. La scoperta del fermo amministrativo, poi, era avvenuta solo all’atto di vendita dell’autoveicolo, tanto che non solo l’auto non era stata venduta ma il sig. XXX non aveva neppure potuto utilizzarla, sia per scopi personali che lavorativi.
Il Giudice di Pace, nella propria decisione, sottolinea l’illegittimo comportamento di Equitalia, in quanto il Concessionario ha provveduto ad iscrivere il fermo amministrativo, calpestando i diritti del cittadino, di fatto senza effettuare alcun controllo sulla regolarità e debenza del credito vantato, senza alcun titolo e senza alcuna comunicazione, preventiva e successiva.
Il Concessionario, adottando tale comportamento, non solo ha palesato estrema superficialità nell’applicazione dei mezzi di riscossione – che sembrano assolutamente coercitivi, dannosi e pericolosi nei confronti dei cittadini – ma ha dimostrato anche di aver abusato della propria posizione, pur di recuperare un credito: tale comportamento, lesivo dei diritti personali e patrimoniali, come degli interessi e qualità della vita dei cittadini, è stato censurato dal Giudice di Pace con una condanna ‘significativa’, liquidando equitativamente, la somma di Euro 700,00, a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali.
(Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, Sentenza 7 dicembre 2009, n.4407: Fermo amministrativo - Illegittimità - Risarcimento danni).
ACQUISTI ON LINE. MOVIMENTO CONSUMATORI DIFFIDA GROUPALIA
Dopo decine di segnalazioni di consumatori che hanno acquistato “coupon” dal sito di Groupalia e non hanno ottenuto quanto dalla stessa pubblicizzato, Movimento Consumatori le ha inviato oggi una diffida inibitoria
“Molti consumatori - spiega Marco Gagliardi dell’ufficio legale del Movimento Consumatori - hanno denunciato l’impossibilità di utilizzare, per eccessivo affollamento o scarsa collaborazione dei 'partners' di Groupalia, buoni per viaggi, cene e trattamenti estetici e dentistici. Altri hanno manifestato insoddisfazione per beni e servizi non corrispondenti per qualità e caratteristiche a quelli reclamizzati sul portale Internet”. Secondo quanto previsto da due clausole contenute nelle condizioni di contratto sul sito della società spagnola, che opera tramite la formula “prendere o lasciare” in tempi rapidi, quest’ultima non sarebbe tuttavia responsabile né delle informazioni né dell’adempimento dei partners. “Movimento Consumatori ha contestato a Groupalia - continua Gagliardi - la vessatorietà di tali clausole e, nel caso in cui quest'ultima non provvederà all'eliminazione delle stesse, impegnandosi a vigilare sull'adempimento da parte dei propri partners e a rispondere in caso di disservizi nei confronti dei consumatori, promuoverà un’azione collettiva inibitoria”.
Tutti coloro che abbiano subito inadempimenti da parte di Groupalia potranno segnalarli a Movimento Consumatori tramite l'email trapani@movimentoconsumatori.it.
Tutti coloro che abbiano subito inadempimenti da parte di Groupalia potranno segnalarli a Movimento Consumatori tramite l'email trapani@movimentoconsumatori.it.
NAVE COSTA. ASTOI E COSTA CROCIERE CONFERMANO DISPONIBILITA' A COLLABORARE CON I CONSUMATORI
Nel corso dell'incontro del 17 gennaio tra Astoi e le associazioni Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Federconsumatori, Movimento Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, tenutosi per fare il punto sulla conciliazione paritetica si è anche affrontata la vicenda della Costa Concordia. Sulla scorta di tale incidente si è deciso di creare una task-force congiunta tra le associazioni presenti, utile a gestire in modo efficace e tempestivo le emergenze. A tale ultimo proposito, le parti si sono riservate di presentare alle Istituzioni competenti tale progetto, al fine di ottenere un adeguato riconoscimento del ruolo che intendono svolgere.
Costa Crociere in un comunicato ha dato conferma che sta contattando tutti gli ospiti coinvolti nel triste incidente di Costa Concordia per assicurarsi sull’avvenuto rientro, sul loro stato di salute e per confermare loro il rimborso della crociera e di tutte le spese materiali ad essa collegate. Costa Crociere ha ribadito il dialogo con tutte le associazioni che tutelano gli interessi dei consumatori, con il supporto delle associazioni di categoria per determinare gli indennizzi relativi ai disagi sostenuti dai suoi clienti.
Costa Crociere in un comunicato ha dato conferma che sta contattando tutti gli ospiti coinvolti nel triste incidente di Costa Concordia per assicurarsi sull’avvenuto rientro, sul loro stato di salute e per confermare loro il rimborso della crociera e di tutte le spese materiali ad essa collegate. Costa Crociere ha ribadito il dialogo con tutte le associazioni che tutelano gli interessi dei consumatori, con il supporto delle associazioni di categoria per determinare gli indennizzi relativi ai disagi sostenuti dai suoi clienti.
LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI CELLULARI NON E' DOVUTA
La tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari con utenza in abbonamento è stata dichiarata illegittima da due sentenze della commissione tributaria regionale del Veneto dello scorso gennaio: ora gli utenti possono chiederne il rimborso.
Una prima sentenza in materia e' stata quella dalla commissione tributaria del Veneto, che ha considerato questa tassa impropria. Precisamente la commissione ha emesso due sentenze, le quali stabiliscono che gli enti locali non sono tenuti al pagamento della tassa, la cui imposizione risulta essere illegittima e deve rimanere a carico solo dei gestori del servizio e non del cliente che si abbona.
L’applicazione della tassa applicata sugli abbonamenti per l’accesso alla rete telefonica mobile di privati e aziende comporta il diritto alla richiesta di un rimborso per quanto sinora indebitamente speso negli ultimi 3 anni.
Di seguito viene riportata la sentenza emanata dal Tribunale sopraccitato in data 17 Gennaio 2011:
“… l’attività di chi detiene e si serve di un telefono portatile sulla base di un contratto con una società fornitrice di servizi di telefonia mobile sottoposta dalla legge ad alcun tipo di provvedimento amministrativo concessorio o autorizzativo,…non vi é più il presupposto per l’applicazione della tassa sulle concessioni governative, che quindi non é dovuta.”
La richiesta di rimborso, può permettere di recuperare complessivamente fino a 185,76 euro per i contratti privati, e ben 464,76 euro, mica bruscolini, per i contratti di abbonamento business.
Perche' gli utenti di telefonia cellulare titolari di un contratto di abbonamento continuano a pagare un balzello mensile di importo fisso, pari a 5,16 euro per i privati e 12,91 euro per le imprese?
Il Movimento Consumatori di Trapani si occupa delle relative richieste, se sei interessato contattaci per dirti come fare per la relativa richiesta di rimborso.
IPOTECHE SE.RI.T. NULLE E ILLEGITTIME.
La Corte di Cassazione con la sentenza del 22 febbraio 2010, ha risolto una volta per tutte i rapporti tra i cittadini e l'esattoria: tutte le iscrizioni ipotecarie poste in essere dal concessionario di riscossione per debiti inferiori a 8.000 euro sono nulle. Di conseguenza chi ha subito l'iscrizione dell'ipoteca sul proprio immobile per importi inferiori a questa somma potrà chiederne l'immediata cancellazione ed eventuale risarcimento del danno. È, infatti, estremamente evidente il pregiudizio derivante al cittadino per una iscrizione ipotecaria, peraltro illegittima, per debiti di modico valore. Lo stesso, infatti, si potrebbe trovare, come è accaduto ad alcuni nostri associati, in serie difficoltà, se non addirittura nell'assoluta impossibilità, di vendere il proprio immobile, in quanto illegittimamente gravato da ipoteca". Con questa sentenza la Cassazione ha affermato i diritti dei cittadini nelle ipotesi, purtroppo frequenti, di provvedimenti illegittimi adottati dalla esattoria. Si stima che i contribuenti che a livello nazionale si sono visti gravare da ipoteca la propria casa sono circa 160 mila e le iscrizioni ipotecarie per crediti erariali inferiori ad 8.000 euro oscillano tra il 30 ed il 50% delle totali, ovvero tra le 50 ed 80 mila. A tale proposito Movimento Consumatori comunica che gli interessati possono rivolgersi allo sportello sito in Mazara del Vallo vi a G. Toniolo 70/C per eventuali chiarimenti e richieste.
TRUFFE ON LINE
Una lettera su carta intestata di un fantomatico Registro Italiano in Internet sembra a prima vista un modulo di conferma per la registrazione di un dominio web. In realtà la presunta modulistica “burocratica” cela un’offerta commerciale che può obbligarvi a sborsare 958 euro.
Si tratta di una lettera che sta arrivando a molti intestatari di siti Web aziendali italiani, col risultato che chi la legge poco attentamente rischia di scambiarla per un modulo di registrazione obbligatorio, quando in realtà è un’offerta, niente affatto obbligatoria, di inserimento nel catalogo privato della DAD, Deutscher Addressdienst GmbH.
Si tratta di una lettera che sta arrivando a molti intestatari di siti Web aziendali italiani, col risultato che chi la legge poco attentamente rischia di scambiarla per un modulo di registrazione obbligatorio, quando in realtà è un’offerta, niente affatto obbligatoria, di inserimento nel catalogo privato della DAD, Deutscher Addressdienst GmbH.
Costo dell’operazione 958 euro all’anno! Il rinnovo è “ovviamente” tacito salvo disdetta almeno 3 mesi prima della scadenza.
La lettera è confezionata in modo decisamente ingannevole. I dati riferiti alla nostra ditta sono invariabilmente sbagliati, e così siamo indotti a mandare la rettifica via fax. Ma inviare il modulo via fax costituisce accettazione dell’offerta, per cui ci si ritrova inconsapevolmente ad aver accettato e firmato un contratto caro e salato.
Per qualsiasi informazione rivolgetevi a trapani@movimentoconsumatori.it
CARTA DEI DIRITTI DEL TURISTA
Con la tessera MC una polizza di tutela legale che copre anche le controversie di natura turistica.
Clicca qui per scarica re la carta del turista.
Indirizzo Movimento Consumatori sez. di Trapani
Movimento Consumatori Sezione Trapani
Via G. Toniolo 70/c tel.: 0923-909129
91026 Mazara del Vallo
Via G. Toniolo 70/c tel.: 0923-909129
91026 Mazara del Vallo
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