E' illegittimo il fermo amministrativo basato su cartelle non notificate o notificate in violazione del codice di rito


COS’E’ IL FERMO AMMINISTRATIVO
Il Concessionario della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e senza che il contribuente o l’eventuale coobbligato abbiano provveduto al pagamento delle somme ingiunte può disporre il divieto di circolazione di un veicolo iscritto al pubblico registro automobilistico mediante un atto che, a cura dello stesso concessionario, deve essere iscritto nei predetti registri mobiliari.
PROCEDIMENTO
Il concessionario informa il contribuente della possibilità di procedere al fermo amministrativo già con la notifica della cartella esattoriale. Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella il concessionario invia al debitore un avviso ad adempiere entro20 giorni. Trascorsi infruttuosamente 20 giorni il concessionario procedere al fermo degli autoveicoli di proprietà del debitore e dei suoi coobbligati.
ISCRIZIONE NEI REGISTRI MOBILIARI
Il fermo si esegue mediante iscrizione de provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario. L’iscrizione, come detto, avviene dopo 20 giorni dalla notifica del preavviso di iscrizione che assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo.
EFFETTI DEL FERMO:
  • il veicolo sottoposto a fermo non può circolare
  • il veicolo sottoposto a Fermo e trovato a circolare è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (ad. 214 de D.Lgs 285/92), il cui importo varia da un minimo di 656,25 Euro ad un massimo di 2.628,15Euro, oltre al sequestro immediato ed a successivo deposito in apposito luogo di custodia.
  • il provvedimento di Fermo comporta l’inopponibilità al Concessionario di successivi atti dispositivi del bene; ciò significa che, se non è pagato il debito che ha dato origine alla procedura, il Concessionario può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all’asta, anche se nel frattempo l’auto è passata in proprietà ad un terzo a seguito di vendita
  • le Compagnie di Assicurazione, in caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo, a norma delle condizioni contrattuali, possono far valere il diritto di rivalsa sull’Assicurato.
CONTRO IL FERMO AMMINISTRATIVO
Contro il fermo amministrativo disposto dal concessionario della riscossione è possibile ricorrere in Commissione Tributaria. L’atto impugnabile, nel termine di 60 giorni dalla notifica, è la comunicazione preventiva alla trascrizione del fermo al PRA.
IL PREAVVISO DI FERMO
I concessionari per la riscossione prima del fermo mandano un preavviso con invito a corrispondere il debito risultante dalla cartella di pagamento entro 20 giorni. Trascorso tale termine, è il preavviso stesso, secondo l’Amministrazione finanziaria, ad assumere il valore di comunicazione di iscrizione di fermo.

Direttiva Equitalia:
- debiti da 50 a 500 euro: dopo la cartella esattoriale occorre l'invio di un sollecito di pagamento e di un preavviso di fermo. Il fermo puo' riguardare un solo veicolo;
- debiti da 500 a 2.000 euro: il sollecito di pagamento non e' necessario, ma occorre l'invio del preavviso di fermo, che puo' riguardare un solo veicolo;
- debiti da 2.000 a 10.000 euro: il sollecito di pagamento non e' necessario ma occorre il preavviso di fermo. Il fermo puo' riguardare piu' veicoli (massimo dieci);
- debito superiore a 10.000 euro: normalmente scatta direttamente l'ipoteca sulla casa, ma in assenza di immobili puo' essere applicato il fermo amministrativo a tutto il parco macchine del debitore e dei co-obbligati, preceduto dall'invio del preavviso.

RISARCIMENTO DANNI PER FERMO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO


Equitalia condannata al risarcimento danni patrimoniali e per danno all’immagine ed al buon nome dell’utente a seguito di un fermo amministrativo di autoveicolo illegittimo
Con una pregevole e di certo innovativa pronuncia il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, dr. Francesco Buonocore, in tema di risarcimento danni contro l’Equitalia Polis s.p.a., ha accertato la violazione, ad opera del Concessionario per la riscossione tributi, “oltre che delle regole sulla corretta e trasparente attività di riscossione, anche quanto statuito dal Codice del Consumo, in ordine alla correttezza, buona fede e diligenza nei rapporti contrattuali con l’altra parte, soprattutto se controparte è un consumatore. Insomma il Concessionario ha provveduto al fermo amministrativo dell’autoveicolo dell’attore, calpestando i diritti del cittadino, di fatto senza effettuare alcun controllo sulla regolarità e debenza del credito vantato, senza alcun titolo e senza alcuna comunicazione, preventiva e successiva. Il Concessionario, adottando tale comportamento, non solo palesa estrema superficialità nell’applicazione dei mezzi di riscossione – che sembrano assolutamente coercitivi, dannosi e pericolosi nei confronti dei cittadini – ma dimostra anche di aver abusato della propria posizione, pur di recuperare un credito”.

Nel caso esaminato, senza aver inviato alcun avviso né controllato il presunto debito del sig. XXX, Equitalia aveva provveduto ad iscrivere fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del sig. XXX. La scoperta del fermo amministrativo, poi, era avvenuta solo all’atto di vendita dell’autoveicolo, tanto che non solo l’auto non era stata venduta ma il sig. XXX non aveva neppure potuto utilizzarla, sia per scopi personali che lavorativi.

Il Giudice di Pace, nella propria decisione, sottolinea l’illegittimo comportamento di Equitalia, in quanto il Concessionario ha provveduto ad iscrivere il fermo amministrativo, calpestando i diritti del cittadino, di fatto senza effettuare alcun controllo sulla regolarità e debenza del credito vantato, senza alcun titolo e senza alcuna comunicazione, preventiva e successiva.

Il Concessionario, adottando tale comportamento, non solo ha palesato estrema superficialità nell’applicazione dei mezzi di riscossione – che sembrano assolutamente coercitivi, dannosi e pericolosi nei confronti dei cittadini – ma ha dimostrato anche di aver abusato della propria posizione, pur di recuperare un credito: tale comportamento, lesivo dei diritti personali e patrimoniali, come degli interessi e qualità della vita dei cittadini, è stato censurato dal Giudice di Pace con una condanna ‘significativa’, liquidando equitativamente, la somma di Euro 700,00, a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali.

(
Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, Sentenza 7 dicembre 2009, n.4407: Fermo amministrativo - Illegittimità - Risarcimento danni).



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